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COMUNE DI CARSOLI,L'ACCONTO TASI E IMU VA VERSATO ENTRO IL 16 GIUGNO:IL CALCOLO E LE DETRAZIONI

Carsoli-Il Comune di Carsoli,sul suo Sito Ufficiale,ricorda ai Contribuenti che:<<

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU e dell’acconto TASI come stabilito da una legge nazionale.

Come ogni anno nessun bollettino precompilato viene inviato a casa.

Il contribuente, tramite il servizio online, può calcolare l’importo dovuto e stampare il modello F24 per il pagamento.

Per il possessore di un’abitazione principale classificata in categoria catastale A2,A3,A4,A5,A6,A7 e relative pertinenze è dovuta la TASI con aliquota del 2 per mille ; è prevista la detrazione di € 30,00 per nuclei familiari dei residenti ove siano presenti almeno n. 2 figli di età non superiore a 26 anni.

Per il possessore di un’abitazione principale classificata in categoria A1,A8,A9 e relative pertinenze è dovuta sia l’IMU, con aliquota del 5 per mille, sia la TASI con aliquota dell’1 per mille. 

Per il possessore di altri fabbricati , sono dovute sia l’IMU con aliquota del 8,5 per mille , sia la TASI con aliquota del 2 per mille. 

La TASI è dovuta anche dagli inquilini nella misura del 15% del dovuto, mentre la restante parte (85%) è corrisposta dal proprietario/titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. L’aliquota che dovrà applicare è pari al 2 per mille.

Non si procede al versamento di IMU qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno (e non per le singole rate di acconto e saldo)sia uguale o inferiore a 12 euro.

Non si procede al versamento di TASI qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno (e non per le singole rate di acconto e saldo)sia uguale o inferiore a 4 euro.

Si informa che per il versamento del saldo (16 dicembre) deve essere consultato il sito istituzionale alla link: Come fare per ….. “pagare le tasse”, qualora dovessero essere deliberate variazioni di aliquote entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2015 prevista per il 30 luglio, al fine di poter effettuare  il conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno 2015>>.  

Ultima modifica ilMartedì, 16 Giugno 2015 14:58

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