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IL GIUDICE SPORTIVO ASSEGNA LA VITTORIA A TAVOLINO AL REAL CARSOLI PER ACCERTATE IRRREGOLARITA' DEL VALLELONGA

Squadra del Real Carsoli Squadra del Real Carsoli

Redazione-Ribaltata, dal giudice sportivo, la vittoria del Vallelonga sul Real Carsoli terminata per 3-0, dopo un ricorso presentato da quest'ultima società,per presunte irregolarità di tesseramento di alcuni calciatori.Dalla sentenza emessa è emerso che:<<Visto il reclamo della A.S.D. REAL CARSOLI  fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 0 a favore della squadra avversaria, per la posizione irregolare di sette calciatori della A.S.D. VALLELONGA.

– Riferisce, in particolare, la Società reclamante che la A.S.D. VALLELONGA avrebbe fatto prendere parte all’incontro i seguenti giocatori non regolarmente tesserati…. omissis….

-Esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del C.R.A., è emerso che il giocatore numero 10 in distinta gara non poteva prendere parte all’incontro in oggetto perché il procedimento di tesseramento non risulta essere stato perfezionato in conformità alle disposizioni regolamentari emanate con C.U. F.I.G.C. n. 166/A del 26.05.2017.

– Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori italiani provenienti da federazione estera è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma.

Autorizzazione che, al 17.09.2017, non risultava essere stata ancora rilasciata.

– Verificato, invece, che gli altri giocatori indicati nel reclamo potevano prendere parte all’incontro, perché regolarmente tesserati con la Società VALLELONGA.

– Accertata, quindi, la violazione della disposizione di cui al richiamato C.U. n. 166/A del 26.05.2017 della FIGC da parte della A.S.D. VALLELONGA, per la posizione irregolare del giocatore C.G., dovendosi pertanto dichiarare l’irregolare svolgimento della gara ai sensi dell’art. 17 del C.G.S..

– Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 15 del 21.09.2017 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell’art. 33 del C.G.S.,

Il giudice sportivo delibera

1) di accogliere il reclamo dell’A.S.D. REAL CARSOLI  e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. VALLELONGA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. REAL CARSOLI;

2) di inibire il sig. PAGNANI Angelo Andrea, dirigente accompagnatore della A.S.D. VALLELONGA, sino al 4.10.2017;

3) di accreditare la tassa di reclamo>>

Ultima modifica ilGiovedì, 28 Settembre 2017 22:29

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