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SINDACATO UNICO DEI MILITARI (S.U.M.) – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIA – MONITO A CHI SVOLGE ATTIVITA’ SINDACALE MILITARE

SINDACATO UNICO DEI MILITARI SINDACATO UNICO DEI MILITARI

Redazione-  A seguito dell’ampia eco avuta dagli organi di stampa, siamo andati a ricercare la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Ammnistrativa della Regione Sicilia (Organo massimo della giustizia amministrativa siciliana che ha competenze solo nell’ambito regionale).

La pronuncia ha ribaltato il precedente giudizio espresso dal TAR Sicilia, in merito alla sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego di due mesi, comminata al segretario nazionale di una Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra i Militari (APCSM), per avere espresso delle critiche all’attuale compagine governativa, con specifico riferimento al Ministro della Difesa ed a un suo Consigliere per i rapporti con le APCSM (ex presidente del COCER interforze), durante la fase di contrattazione dello scorso anno.

Una sentenza di 29 pagine che dedica largo spazio ad una ricostruzione storica delle tappe che hanno portato alla nascita del sindacalismo militare nelle forze armate e nelle forze di polizia a ordinamento militare, grazie alla pressione sovranazionale (Corte Europea dei Diritti Umani), che ha “incrinato la tenuta del divieto sancito dall’articolo 1475 del Codice dell’Ordinamento Militare”.

Sindacalismo Militare che i giudici amministrativi hanno definitivo come “progettato e vigilato”.

L’Alto Consesso Amministrativo della Regione Sicilia ha ribaltato il giudizio espresso dal TAR – nella parte in cui aveva ritenuto le incriminate espressioni, pronunciate dal sindacalista militare, come rientranti nel legittimo diritto di critica sindacale – ritenendo che le espressioni abbiano superato, “in modo manifesto, il limite della continenza formale nella specifica accezione che questa assume in ambito militare, e si siano poste in contrasto con i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado rivestito e dal rinnovato obbligo di salvaguardia del prestigio istituzionale”.

Senza voler entrare nel merito della sentenza, ci si permette solo di rilevare che, in esecuzione al disposto di cui all’articolo 1477 ter Codice dell’Ordinamento Militare, il militare sospeso non potrà più ricoprire cariche dirigenziali all’interno delle APCSM.

Destinato a decadere dalla carica, non potrà più essere eletto in nessuna organizzazione militare di carattere sindacale.

Ciò rappresenta indubbiamente una criticità della legge istitutiva dei sindacati militari, dove basta aver subito una sanzione disciplinare di stato per essere esclusi ab libitum dall’esercizio dell’attività sindacale.

La vicenda induce a due riflessioni.

La comminazione di una sanzione di stato è lo strumento che il datore di lavoro (in questo caso il Ministro della Difesa, ma anche qualsivoglia autorità di Vertice) potrebbe utilizzare per “eliminare definitivamente” chi magari si oppone con decisione a delle questioni sindacali controverse o scomode (quale la firma del contratto).

E’ indiscutibile che eventuali comportamenti lesivi del prestigio delle Istituzioni possano e debbano essere sanzionati con provvedimenti di stato, ma solleva dubbi di carattere costituzionale la circostanza per cui, in materia di sindacalismo militare, l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato debba pesare “a vita” (una sorta di ergastolo dal sindacalismo militare) sul futuro professionale di un militare, considerato che queste sanzioni hanno un peso determinante anche per i provvedimenti di impiego dei Colleghi).

A titolo di cronaca, si è già a due segretari generali sanzionati e decaduti dalla carica.

È probabilmente arrivato il momento di superare la criticità del sistema disciplinare e sanzionatorio dell’organizzazione militare laddove la “parte offesa” svolge al contempo la funzione di organo inquirente e di organo giudicante o, in altre parole, di controllato e controllante.

Come abbiamo già evidenziato nel “contratto con i nostri iscritti”, non è più procrastinabile l’avvio di un tavolo tecnico che porti alla creazione di un organo terzo che garantisca imparzialità.

Conclude il Presidente del S.U.M. Antonello ARABIA “Questa vicenda mi fa tornare alla mente una considerazione di carattere generale, già riportata in alcune interrogazioni parlamentari alle quali diede risposta l’allora Sottosegretario alla Difesa o in alcuni atti dell’allora Ministro Elisabetta Trenta: è più semplice essere promossi a delle cariche dirigenziali di altissimo livello, con avanzamenti a scelta, anche se si è già condannati per gravi reati con sentenze passate in giudicato, che mantenere la propria posizione di sindacalista militare per avere criticato (in questo caso forse aspramente il Ministro di turno)”.

Ai segretari generali colpiti da queste sanzioni, va la Nostra massima solidarietà.

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